C O N S I G L I O    R E G I O N A L E   D E L L A   C A L A B R I A

 

SETTORE   PROVVEDITORATO  E  SERVIZI  TECNICI

 

UFFICIO   GARE   ED   ACQUISIZIONE   BENI   E   SERVIZI

 

NOLEGGIO TRIENNALE DI N° 35 MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI NUOVE CON INCLUSO MATERIALI DI CONSUMO E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE.

 

 

C A P I T O L A T O   S P E C I A L E   D’ A P P A L T O

 

Reggio Cal., lì 8 Gennaio 2001

 

Il Redattore

(Geom.  G. Caridi) 

 

 

 

 

A R T .  1

OGGETTO DELL’APPALTO

 

L’appalto ha per oggetto il servizio in noleggio  di n. 35 Fotocopiatrici digitali nuove, suddivise per tipologia in 4 fasce, con incluso servizio di assistenza tecnica e manutenzione  per tutti gli Uffici del Consiglio Regionale in Reggio Calabria.

 

A R T .  2

AMMONTARE DELL’APPALTO

 

 

L’importo del servizio a base d’appalto ammonta a  L. 685.011.600 - €. 353.778,96  -  IVA esclusa

 

A R T.  3

DURATA DEL NOLEGGIO

 

L’appalto del servizio in oggetto avrà la durata massima di  anni 3 (tre)  decorrenti dalla data della lettera d’ordine da parte  del Provveditore che rappresenta la Committenza.

 

I prezzi per l’intera durata del contratto rimarranno fissi ed invariati, intendendo escludere ogni revisione di prezzi.

 

Detti prezzi sono soggetti a variazione periodica ai sensi della legge n. 537/93 art. 6 commi 1, 2 e 6.

 

In caso di eventuali variazioni (aumenti o diminuzioni)  entro il 20% dell’importo contrattuale, si applicheranno gli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto principale, ciò  anche  in ordine al numero di copie.

 

Limitatamente al numero di copie di ciascuna  delle 4 fasce di fotocopiatori indicate al successivo art. 4, in caso di percentuali diverse da quelle sopraindicate si procederà come segue:

 

 

 

La pena pecuniaria per ogni giorno di ritardo  per il servizio  richiesto,  resta fissata in L. 500.000 - Euro 258,23 oltre le spese di assistenza resasi necessarie.

 

 

A R T.  4

 

REQUISITI TECNICI MINIMI DELLA FORNITURA

 

Le case fornitrici il cui marchio sarà riportato sui fotocopiatori dovranno possedere la certificazione ISO 9001 o 9002

 

FASCIA A

 

 

·        N. 14 Fotocopiatori per 5.000 copie al mese ciascuno;

·        Velocità copiatura 20 copie al minuto nel formato A4;

·        Tempo prima copia non oltre 5 secondi;

·        Formato copie  massimo A3;

·        Capacità carta: 2 cassetti da 250 fogli, vassoio bypass da 50 fogli;

·        Zoom dal 50% al 200% e rapporti riduzione/ingrandimento fissi;

·        Fronte/retro (solo per la copia);

·        Possibilità di stampa su lucidi, cartoncino ed etichette;

·        Controllo automatico e manuale della densità di copia;

·        Selezione automatica del formato carta;

 

 

FASCIA B

 

 

·        N. 9 Fotocopiatori per 15.000 copie al mese ciascuno;

·        Velocità copiatura 35 copie al minuto nel formato A4;

·        Tempo prima copia non oltre 4 secondi;

·        Formato copie da minimo A6 a massimo A3;

 

·        Alimentatore automatico di originali sino a 50 Fogli nel formato A3;

·        Fronte retro automatico copia flusso continuo da A5 ad A3;

·        Autonomia carta 3550 fogli;

·        Zoom dal25% al 400%;

·        Fascicolatore con graffatore incorporato ad una posizione e con una capacità carta almeno di 1000 fogli;

·        Memoria 12 MB + Hard Disk opzionale da almeno 1,7 GB;

·        Predisposizione per modulo stampante per connessione a Personal Computer;

 

FASCIA C

 

·        Velocità copiatura 45 copie al minuto nel formato A4;

·        Tempo prima copia non oltre 4 secondi;

·        Formato copie da minimo A6 a massimo A3;

·        Alimentatore automatico di originali sino a 50 Fogli nel formato A3;

·        Fronte retro automatico copia flusso continuo da A5 ad A3;

·        Autonomia carta 3550 Fogli;

·        Zoom dal 25% al 400%;

·        Memoria interna  12 MB + Hard Disk da 1,7 GB;

 

FASCIA D

 

·        N. 3  Fotocopiatori per 28.000 copie al mese ciascuno;

·        Velocità copiatura 55 copie al minuto nel formato A4;

·        Procedimento di stampa con Scansione a doppio Laser e stampa elleffrofotografica, per un eccellente qualità copia;

·        Tempo prima copia non oltre 3,5 secondi;

·        Formato copie da minimo A6 a massimo A3;

·        Memoria interna non meno di 48 MB + disco Fisso da 4,3 GB;

·        Grammatura carta sino a 200 gr. a m/q;

·        Alimentatore automatico di originali sino a 100 Fogli nel formato A3. con velocità scansione almeno 55 originali al minuto;

·        Fronte retro automatico copia flusso continuo da A5 ad A3;

·        Autonomia carta 7750 Fogli;

·        Zoom dal 25% al 400%;

·        Fascicolatore con graffatore incorporato con minimo quattro posizioni e con una capacità carta di almeno di 3000 fogli con unità di perforazione con minimo quattro fori;

 

A R T.  5

QUALITA’ DEI MATERIALI

 

 Le macchine fotocopiatrici e le apparecchiature accessorie nelle stesse installate devono essere integre, prive di qualsiasi difetto o guasto e perfettamente funzionanti, con l’obbligo per la ditta  di sottoporli  all’accettazione dell’Ufficio Committente, il quale può rifiutarli, ove li trovasse difettosi, imperfetti o non rispondenti ai requisiti richiesti.

Per ogni articolo della merce richiesta, in allegato all’offerta deve essere presentato il depliants completo di descrizione tecnica.

Per le predette fotocopiatrici  deve essere presentata la certificazione di conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.e la marcatura CE.

Inoltre la ditta fornitrice, il cui marchio sarà riportato  sui fotocopiatori,   dovrà produrre la seguente documentazione comune a tutte le macchine:

Certificazione  CE UNI ISO 9001 o 9002, nonché la relativa garanzia.

 

A R T. 6

 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’  DELL’APPALTO

 

In aggiunta alle disposizioni contenute nel Capitolato Generale sopracitato, resta convenuto che l’accollo dell’appalto da parte dell’impresa aggiudicataria è subordinata all’accettazione della dichiarazione qui di seguito trascritta, che farà parte integrante del contratto;  “ la ditta potendo disporre  delle fotocopiatrici  e relative apparecchiature  accessorie, del personale tecnico specializzato ed di quant’altro occorra per l’espletamento  del servizio richiesto, riconoscendo remunerativi i prezzi d’appalto, rinunzia nel modo più completo ad ogni pretesa di indennità o compenso non previsto nel contratto.

 

Dichiara di avere piena e completa conoscenza dell’ubicazione in cui si trovano i locali cui si riferisce l’appalto, di essersi assicurata la fornitura di tutti i materiali che potranno occorrere e di trovarsi in grado di effettuare il servizio di che trattasi”.

 

L’Impresa, inoltre, per la partecipazione alla gara a dimostrazione delle capacità di cui agli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 157/95 dovrà presentare la seguente documentazione:

 

1)      Idonee dichiarazioni bancarie;

 

2)       L’importo del fatturato realizzato nel triennio 1997/1999 che non dovrà essere inferiore al doppio dell’ammontare dell’appalto.

 

3)      L’indicazione del numero medio annuo dei dipendenti  impiegati negli ultimi tre anni, e l’indicazione dei tecnici con i relativi  dati anagrafici e gli attestati di partecipazione ai corsi tecnici per tutti i modelli di macchine offerte.

 

4)      Dichiarazione corredata da certificazione rilasciata dai competenti Enti (INPS ed INAIL), oppure dichiarazione sostitutiva o autocertificazione, attestante che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi per il personale dipendente.

 

ART. 7

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA TUTTO INCLUSO

 

Il servizio di assistenza tecnica "tutto incluso" si deve svolgere nel seguente modo:

 

A)    L'impresa deve prestare l'assistenza tecnica delle apparecchiature avvalendosi di proprio personale qualificato su chiamata dell’Amministrazione ogni volta che si rendesse necessaria, senza alcun limite di numero e deve essere eseguita entro i tempi previsti contrattualmente dalla chiamata e comunque non oltre le successive 6 ore lavorative.

Si intende orario lavorativo dalle ore 8,00 alle 14,00 dei giorni da Lunedì a Venerdì.

            In caso di ritardo e' applicata la penale prevista all'art. 9 del presente capitolato che sarà trattenuta direttamente sull'importo della fattura successiva alla chiamata, senza che l'impresa possa avanzare obiezioni di sorta. L'eventuale sostituzione di tutte le parti difettose o deteriorate e' a carico dell'impresa affidataria, come pure a carico dell'impresa sono tutti i materiali di consumo ad esclusione della carta, ed il ritiro e smaltimento dei materiali di risulta.

ART. 8

OBBLIGHI

 

 

Il Consiglio Regionale della Calabria:

a)      assicura la disponibilità di locali adatti per l'installazione delle fotocopiatrici e l'accessibilità al personale tecnico dell'impresa:

b)      appronta gli impianti elettrici con le caratteristiche indicate dall'impresa per l'installazione delle varie apparecchiature conformi alle normative vigenti;

c)      si impegna a non manomettere, nel tentare di riparare le apparecchiature oggetto della presente convenzione ne rimuoverle dai locali ove sono installate senza il consenso della ditta affidataria e di non asportare, nell' obliterare, le apposite targhette contenenti il marchio ed il numero di serie.

d)      Provvederà, tramite il Provveditore, prima della stipula contrattuale, a nominare tra il proprio personale il responsabile dell’esecuzione del contratto che sarà nei riguardi dell’impresa aggiudicataria il referente dell’Amministrazione.

L' Impresa:

 

a )  provvede ad istruire gratuitamente il personale tecnico addetto alle fotocopiatrici;

 

b)      sopporta il rischio di perdita o danni subiti dalle apparecchiature, esclusa l'ipotesi di danni procurati dal Consiglio Regionale dovuti a dolo o colpa del personale; in tale ipotesi saranno fatturate a parte le riparazioni per ripristinare il perfetto funzionamento della macchina fotocopiatrice;

 

c)      Nomina il Responsabile del servizio che sarà il referente  dell’Amministrazione e, quindi, avrà la capacità  di rappresentare  ad ogni effetto il fornitore.

ART. 9

TERMINE CONSEGNA E PENALITA' A CARICO DELL'IMPRESA

 

L’Impresa prima dell’inizio dello svolgimento del servizio dovrà comunicare al Responsabile dell’esecuzione del contratto il tipo e le caratteristiche  della carta da utilizzare  per le quattro  fasce di fotocopiatrice.

Nel corso del rapporto contrattuale per sopravvenute ragioni tecniche  o disposizioni normative può richiedere la sostituzione  della carta impiegata, con altra di cui ne motiverà la scelta.

Di eventuali danni derivanti dall’inosservanza di tale norma sarà responsabile l’Amministrazione del Consiglio Regionale, o il personale  che preposto all’utilizzo della fotocopiatrice, arbitrariamente  utilizzerà carta diversa da quella indicata dalla ditta assuntrice del servizio.

Le fotocopiatrice devono essere consegnate entro 15 giorni dalla ricezione dell'ordinativo e dovranno essere ubicate nei locali indicati nello stesso ordine.

La fornitura dovrà essere considerata ultimata quando tutte le fotocopiatrici saranno installate a regola d'arte.

La penale pecuniaria è così stabilita:

 

a)      L.700.000 per ogni giorno di ritardo non giustificato nella consegna , totale o parziale o nella messa in funzione delle fotocopiatrici;

 

b ) L.50.000 per ogni ora lavorativa di ritardo in ordine agli interventi  di cui al successivo            art. 14 per ogni fotocopiatore;

 

c)  L. 100.000 per ogni giorno lavorativo di ritardo per l’assistenza tecnica periodica di cui all’art. 13;

 

E' fatto in ogni caso salvo il diritto del Consiglio al risarcimento degli eventuali ulteriori danni

Qualora il ritardo superi i 30 giorni, il Consiglio Regionale della Calabria può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1456 c.c. e dell'art. 17 del presente capitolato.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione della fornitura, Il Consiglio Regionale non può mai attribuire la causa, in tutto o in parte, ad altre imprese che provvedano ,per conto del Consiglio, ad altre forniture parallele, se essa impresa aggiudicataria non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto All'Amministrazione del Consiglio Regionale della Calabria, il ritardo a queste imprese ascrivibile, affinché il Consiglio possa farne contestazione.

La consegna e l'ultimazione della fornitura deve risultare da appositi verbali.

Inoltre, eventuali sospensioni della fornitura, di qualunque durata, dovute a cause non prevedibili, non danno all'impresa aggiudicataria diritto a compensi speciali di nessun genere, salvo quelli sanciti dalle vigenti disposizioni in materia

ART. 10

INIZIO DELLA FORNITURA IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

 

Nelle more contrattuali, il Consiglio Regionale della Calabria , ha la facoltà di ordinare la consegna ed il funzionamento in tutto o anche in parte delle fotocopiatrici all'impresa aggiudicataria, che deve dare immediato corso alla stessa

In caso di mancanza stipulazione del contratto ,per cause imputabili all'impresa aggiudicataria la stessa ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito e somministrato, valutato secondo i prezzi indicati nell'offerta . Nel caso in cui le cause sono imputabili a difetti del Consiglio Regionale, l'impresa sarà rimborsata per il 50 % dell'importo totale dell'intera fornitura.

 

ART. 11

ONERI ED OBBLIGHI  A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Sono da intendersi completamente a carico dell'impresa aggiudicataria tutti i seguenti oneri:

 

1.     L’utilizzo di personale, dipendente della stessa, che, sia al momento dell'installazione delle Fotocopiatrici , che durante tutta l'erogazione del servizio, applichi tutte le procedure tecniche apprese durante i corsi tecnici, specifici su ogni tipo di macchina fornita, in modo che non si violino i requisiti richiesti in applicazione dei D.Lgs.. 626/94 e 242/96, per la tutela della sicurezza degli operatori sul posto di lavoro . A tal fine precedentemente all'installazione delle fotocopiatrici, saranno richiesti i dati anagrafici e i rispettivi attestati di partecipazione ai corsi tecnici di preparazione per tutti i modelli di macchine fornite, del personale che sarà destinato al servizio di manutenzione.

 

2.      L'adozione, nell'esecuzione della fornitura, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7 Gennaio 1956 , n.164

3.  La pulizia dei locali, lo smaltimento a rifiuto di tutti i materiali e loro contenitori utilizzati durante la fornitura;

4.   Ripristino a propria cura e spese mediante pulizia e verniciatura, dove necessario, dei locali, manufatti, infissi, pavimenti, o quant' altro sia stato accidentalmente danneggiato o sporcato, durante l'esecuzione della fornitura cosi come e' accertato ad insindacabile giudizio del Responsabile dell'esecuzione del contratto.

      Il corrispettivo per tuffi gli oneri e obblighi sopra specificati si intende conglobato nei prezzi  unitari offerti dall'impresa aggiudicataria

      Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sull'impresa aggiudicataria, restandone del tuffo sollevata l'Amministrazione del Consiglio Regionale della Calabria ed il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

5.      Le attività necessarie per lo svolgimento del servizio assunto contrattualmente  dall’impresa aggiudicataria dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordate con l’Amministrazione del Consiglio Regionale della Calabria.

6.      Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni del presente Capitolato  o le disposizioni normative entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo  carico dell’impresa, intendendosi in ogni caso  remunerati con il corrispettivo  contrattuale   e l’impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti  dell’Amministrazione del Consiglio Regionale della Calabria.

7.      L’Impresa si obbliga ad ottemperare  a tutti gli obblighi verso i propri  dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi  quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’impresa si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le norme regolamentari di cui al D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

8.      L’Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

9.      L’impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

10.  Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ART. 12

DANNI DI FORZA MAGGIORE

 

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali l'impresa aggiudicataria non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli

La sospensione della fornitura per le cause sopra indicate rientra tra quelle di forza maggiore contemplate nel primo comma dell'art. 30 del Capitolato Generale d'appalto lavori pubblici.

I danni che dovessero derivare ai beni mobili ed immobili del Consiglio Regionale nonché agli articoli oggetto dell'appalto a causa della loro arbitrari esecuzione  non possono essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'impresa aggiudicataria, la quale é altresì obbligata a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all'Amministrazione.

I danni che l'impresa aggiudicataria ritiene ascrivibili a causa di forza maggiore, dovranno essere denunciati entro cinque giorni dall'inizio del loro verificarsi, anche via fax, pena la decadenza del diritto di risarcimento. Non sono da intendersi danni di forza maggiore, quelli causati dal mancato inserimento di materiale di consumo nelle fotocopiatrici da parte del personale del Consiglio Regionale, per cui le macchine lavorino ugualmente ma sottosforzo. 

 

ART. 13
ASSISTENZA  TECNICA PROGRAMMATA

 

Si richiede un servizio di assistenza tecnica sulle copiatrici oggetto dell’appalto effettuato con cadenza programmata la cui periodicità dovrà essere indicata dall’impresa in fase di offerta pena l’esclusione.

La periodicità  delle visite non potrà  essere inferiore a 180 giorni (minimo 2 l’anno).

Qualora durante lo svolgimento  dell’appalto  detta periodicità  dovesse rivelarsi  inadeguata, ad insindacabile  giudizio dell’Amministrazione, l’impresa si impegna sin d’ora a modificare quanto indicato in sede di gara senza alcun onere aggiuntivo.

 

ART. 14

TEMPI DI INTERVENTO TECNICO DALLA CHIAMATA

 

 

La ditta dovrà indicare il tempo che trascorre dalla segnalazione del guasto e/o cattivo funzionamento, all’arrivo del tecnico presso l’ufficio  a cui è in dotazione la fotocopiatrice stessa.

La richiesta dell’intervento deve essere inoltrata tramite fax, fonogramma o telegramma.

In ogni caso detto tempo non potrà essere superiore alle 6 ore lavorative di cui all’art. 7.

 

ART. 15

 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 

 

La cauzione provvisoria, nella misura del 2% dell’importo a base  d’appalto, resta stabilita in lire 13.700.235 - €. 7.075,58  che sarà prestata nei modi prescritti dalla normativa vigente in materia, ai non aggiudicatari sarà restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione.

La cauzione definitiva, pari al 5% dell’importo netto contrattuale, potrà essere costituita dalla ditta  nei seguenti modi:

 

a)   ai sensi dell’art. 54 del Regolamento 23.02.1924,  n. 827, ossia in denaro contanti (numerario) i titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, in beni stabili di prima iscrizione ipotecaria;

b)  fidejussione bancaria;

 

c)   polizza fidejussoria, rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, l’elenco delle quali è annualmente redatto dal Ministero dell’Industria e viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (art.1 Legge 10.06.1982, n. 348). La cauzione definitiva sarà da fornirsi  entro il termine  ultimo di giorni 10. Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale dell’ultima fattura, e, comunque non prima che siano state definite le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

 

ART. 16

RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

 

 

La ditta assume in proprio  ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dalla ditta stessa quanto dall’Amministrazione Regionale o di terzi, in dipendenza  di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

 

La ditta successivamente all’aggiudicazione della gara dovrà dimostrare di possedere:

 

·        Una assicurazione di responsabilità civile verso terzi per danni  a persone o cose avente  un massimale  non inferiore a L. 1.000.000.000 (unmiliardo)

La ditta dovrà produrre  copia conforme del contratto di assicurazione  e della quietanza di pagamento  del premo relativo  all’intero periodo o frazione di esso, con riserva di produrre copia delle quietanze delle frazioni successive, per essere allegate al contratto.

 

A R T.  17

 

LETTERA D’ORDINE

 

 L’esecuzione del servizio di noleggio  e la relativa installazione delle fotocopiatrici  saranno disposte dal Provveditore che rappresenta la Committenza, con apposita lettera d’ordine, e dalla ricezione della stessa la ditta aggiudicataria dovrà provvedervi entro i successivi 15 giorni.

 

ART. 18

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

 

 

La fatturazione del prezzo convenuto sarà suddivisa in canoni bimestrali ed il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura vistata dal Responsabile dell’esecuzione del contratto  per la regolarità tecnica del servizio prestato e liquidata dal Provveditore.

I compensi per le copie eccedenti, di cui all’art. 3, saranno conglobati nel canone bimestrale ed il loro importo non potrà superare il 20% dell’importo contrattuale.

 

ART. 19

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL CANONE

 

Il canone deve fare riferimento, per ciascuna tipologia di macchina al noleggio di attrezzature con le caratteristiche richieste senza ulteriori aggravi di costo

Il canone non dovrà subire alcun aumento per tutta la durata del contratto, nei limiti di cui al precedente art. 3

 

Il canone di locazione comprende:

 

a)      Il costo per la detenzione delle attrezzature e produzione di un minimo di copie annuali, determinato dalla somma delle copie mensili di ciascuna macchina che verrà richiesta, come indicate all'art. 4;

 

b)      Il costo di assistenza tecnica onnicomprensivo della sostituzione di tutti i pezzi di ricambio necessari, al costante e normale funzionamento delle macchine ,del diritto di chiamata, della mano d'opera specializzata, degli oneri di trasporto per l'eventuale ritiro presso l'officina dell'impresa per riparazione e/o revisioni.

 

Si specifica che se il ricovero di una macchina presso i laboratori della ditta , sara' superiore a tre giorni, la stessa dovrà essere rimpiazzata al fine di garantire il normale svolgimento lavorativo dell'ufficio a cui la macchina e' in dotazione.

Alla fine di ogni semestralità, si procederà alla rilevazione totale delle copie effettuate. Se dovessero risultare copie in eccesso o in diminuzione si procederà come previsto dall’art. 3 ed il relativo conguaglio sarà effettuato con il canone del successivo bimestre.

 

ART. 20

RISERVE

 

Nel corso della durata del contratto può essere richiesto alla ditta aggiudicataria  la sostituzione di quelle esistenti fino ad un massimo di 1/5 del parco macchine , con altre Fotocopiatrici ritenute più evolute. Tale possibilità è concessa per i soli primi due anni di contratto.

Ugualmente potrà essere richiesta l'installazione di ulteriori attrezzature alle stesse condizioni contrattuali iniziali, nella misura di 1/5 dell'intero parco macchine e per i soli primi due anni di contratto.

Eventuali sostituzioni e nuove installazioni debbono essere allineate alla naturale scadenza del contratto In tali evenienze si ricorda che l'impresa deve garantire sia il noleggio delle attrezzature che il servizio di assistenza tecnica tutto incluso.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di proporre alla ditta aggiudicataria, entro i limiti (+20%) di cui al precedente  art. 3, l’estensione del contratto per le macchine di proprietà dell’ente, concordando tra le parti le modalità ed i prezzi per lo svolgimento  del servizio.

ART. 21

COLLAUDO

 

Il collaudo delle fotocopiatrici oggetto del presente appalto deve essere concluso entro mesi 1 dalla data di consegna delle fotocopiatrici , mediante emissione del certificato di collaudo.

Il collaudo verrà effettuato in presenza di un incaricato designato dall'impresa aggiudicataria ; la mancata partecipazione del rappresentante dell'impresa aggiudicataria al collaudo determina l'automatica acquiscienza della stessa alle risultanze del collaudo come da relativo verbale

In caso di collaudo con esisto negativo, salva l'applicazione della penalità di cui all'art. 8.

L'impresa aggiudicataria deve provvedere, nel termine fissato dal Responsabile dell'esecuzione del contratto , ad effettuare la sostituzione delle fotocopiatrici o comunque ad effettuare tutte le modifiche che serviranno successivamente a ripristinare tutti i requisiti e quindi a poter;dare esito positivo per il collaudo finale.

 

ART 22

RISOLUZIONE CONTRATTO PER COLPA DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA – ESECUZIONE D'UFFICIO

 

Il Consiglio Regionale della Calabria ha la facoltà di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora e di intervento del Magistrato nei seguenti casi:

 

a)      Frode nell'installazione delle fotocopiatrici;

b)      Inadempimento alle disposizioni del responsabile dell'esecuzione del contratto riguardo i tempi di esecuzione delle fornitura

c)      Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni , la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

d)      Subappalto o cessione anche parziale del contratto.

e)      Reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio di manutenzione e assistenza tecnica.

f)        Dopo l’applicazione di due penalità.

 

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale il Consiglio Regionale oltre all'applicazione delle penalità previste procede all'incameramento della cauzione prestata all'eventuale escussione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori altri danni.

 

ART. 23

 

METODO DI AGGIUDICAZIONE APPALTO

 

 

Essendo erogazione di servizio e non l'acquisto di un bene materiale, questa Amministrazione aggiudicherà all'azienda che avrà offerto il miglior rapporto qualità/prezzo, secondo il dispositivo dell’art. 23 lett. b del D.lgs. n° 157/95, attribuendo alle offerte i seguenti punteggi.

 

a)      Prezzo: Max punti 45;

 

b)      Qualità: Max punti 55 così suddivisi:

1.      Assistenza tecnica programmata: Max punti 20;

2.      Marchio ISO 9001:  punti 15 – Eventuale marchio ISO 9002: punti 8;

3.      Tempi di intervento dalla chiamata: Max  punti 10;

4.      Caratteristiche tecniche e ulteriori servizi  offerti dalle macchine: max punti 10

 

All’attribuzione del punteggio provvederà l’apposita Commissione di gara.

 

La Commissione di gara, nominata dal Provveditore, sarà composta da n. 3 componenti e  si potrà avvalere della consulenza di un esperto con specifica competenza  e conoscenza in materia di  fotocopiatori e della  gamma di servizi offerti dagli stessi.

La Commissione, nell’attribuzione del punteggio alle offerte delle ditte partecipanti, si atterrà alle seguenti modalità:

 

PREZZO

 

 

QUALITA’

 

Assistenza tecnica programmata: punteggio massimo 20.

Il punteggio pari a 2 visite annue è 0.

Alle offerte contenenti il numero più alto di visite annue sarà attribuito il punteggio massimo di punti 20.

Per le offerte le cui visite sono comprese tra i predetti valori il minimo e massimo si procederà come segue:

a)      Si calcola la differenza tra il numero massimo e minimo di visite;

 

b)      Si procede a dividere il punteggio massimo (20) con la differenza di cui al punto a), il quoziente ottenuto costituirà il punteggio unitario che sarà attribuito ad ogni visita inferiore a quelle indicate nell’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio.

 

Marchio ISO 9001 punti 15 – ISO 9002 punti 8

Il punteggio sarà attribuito rilevando dall’apposita certificazione che fa parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, il possesso dell’ISO 9001 o 9002.

 

Tempo di intervento  punteggio max 10.

Si procederà ad attribuire il punteggio di 10 alla ditta che offrirà il minor numero di ore di intervento dalla chiamata.

   Agli orari  pari a 6 ore lavorative (art. 14) il punteggio è 0.

   Agli orari intermedi si attribuirà il punteggio come segue:

 

a)      Preliminarmente sarà calcolata la differenza tra l’orario massimo e l’orario minimo;

 

b)      Si procederà a dividere il punteggio massimo 10 diviso la differenza di cui al punto a), tale quoziente costituirà il punteggio che sarà attribuito ad ogni ora o frazione inferiore alle 6 ore.

 

Caratteristiche tecniche e ulteriori servizi  offerti dalle macchine: punteggio max 10

Si procederà all’esame e valutazione delle caratteristiche delle fotocopiatrici tenendo conto dei requisiti e servizi aggiuntivi offerti rispetto a quelli minime previsti in Capitolato.

Effettuate le relative comparazioni, ogni componente la Commissione, con votazione segreta in scheda chiusa,  esprimerà il proprio voto che va da 0 a 10. Si calcolerà la relativa media che sarà il punteggio finale attribuito a tale voce.

 

La Commissione ai fini della correttezza, trasparenza e imparzialità del proprio operato, procederà in due fasi  all’assegnazione del punteggio alle ditte partecipanti alla gara.

 

1ª FASE

 

QUALITA’: Successivamente alla verifica della regolarità  delle documentazioni  di gara si attribuirà  il punteggio  per la qualità, con le modalità  prima indicate.

 

2ª FASE 

 

PREZZO: Assegnato il punteggio per la qualità ad ogni ditta, alla presenza delle stesse, si procederà all’apertura delle buste contenente l’offerta, ed accertata la regolarità  di ognuna, si attribuirà il punteggio, con le modalità sopra indicate.

 

ART. 24

 DOMICILIO DELL’APPALTATORE

 

Per tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio nel comune ove hanno  sedi i locali oggetto del presente appalto.

 

ART. 25

 DIVIETO DI CESSIONE O SUB APPALTO DEL SERVIZIO

E’ fatto assoluto divieto alla ditta appaltatrice di cedere o sub appaltare  tutta o in parte il servizio assunto  sotto pena della immediata rescissione del contratto e risarcimento  dei danni a norma di legge, ad eccezione del ritiro e smaltimento dei materiali di risulta.

ART. 26

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto sono a carico della ditta assuntrice del servizio.

ART. 27

ACCORDO BONARIO E LODO ARBITRALE

 

In ipotesi di contenzioso fra le parti, l’Amministrazione sentita l'Impresa delibererà nel termine di 60 giorni dalla contestazione scritta ,una proposta di accordo bonario.

Qualora non si proceda all'accordo bonario, la definizione della controversia potrà essere decisa, su proposta di una delle parti e previo consenso della controparte da un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dall'Amministrazione, uno nominato dall'impresa e il terzo nominato di comune accordo delle parti o in caso di impossibilita, dal presidente del Tribunale di Reggio Calabria. 

ART. 28

FORO COMPETENTE

 

Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed alla interpretazione del presente capitolato sono decise dal Foro di Reggio Calabria.

 

ART. 29

AFFIDAMENTO E GARA

 

E’ facoltà dell’Amministrazione sospendere, interrompere o annullare, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, la gara o di non procedere ad alcun affidamento senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

 

Reggio Cal., lì 8 Gennaio 2001

 

Il Redattore
(Geom. G. Caridi)